Decreto Fer: il primo bando delle procedure competitive

Decreto Fer: il primo bando delle procedure competitive

Ad una settimana dall’apertura del primo bando per la partecipazione alle procedure di registro e aste da parte di impianti fotovoltaici di nuova costruzione, di potenza superiore ai 20 kWp, non collocati su aree agricole, ricapitoliamo gli aspetti da tenere a mente del nuovo sistema di incentivazione.

Il nuovo meccanismo incentivante

Il Decreto Fer prevede sostanzialmente due meccanismi incentivanti: la tariffa omnicomprensiva e la tariffa c.d. a due vie.

Se per gli impianti di potenza inferiore ai 250 kWp viene lasciata al produttore la libertà di scelta tra quale delle due soluzioni optare, nel caso di impianti di potenza superiore ai 250 kWp, la tariffa a due vie è la regola.

In entrambi i casi, l’incentivo è dato solo sull’energia prodotta ed immessa in rete e non anche sull’energia autoconsumata.

Che differenza c’è?

La tariffa omnicomprensiva si determina deducendo al valore della tariffa di riferimento (quindi 10,5 Cent/kWh per impianti di potenza tra i 20 e i 100 kWp; 9 Cent/kWh per impianti di potenza superiore ai 100 kWp ma comunque inferiore alla soglia di 250 kWp) la riduzione offerta al momento della domanda di iscrizione a registro. A questa cifra è poi da detrarre l’eventuale percentuale di riduzione (ad es. del 50% se l’impianto iscritto nei registri viene trasferito a terzi prima della sua entrata in esercizio e della stipula della convenzione con il GSE) e da sommare il valore dell’eventuale premio (amianto e autoconsumo).

Incentivo = (tariffa di riferimento – riduzione percentuale offerta) – eventuali riduzioni + eventuali premi

Tutta l’energia prodotta dall’impianto viene ritirata dal GSE, il quale riconosce al produttore l’incentivo così calcolato.

La tariffa a due vie, invece, si calcola tenendo conto del prezzo zonale orario dell’energia. Il valore della tariffa viene commisurato al prezzo dell’energia sul mercato: più che essere un incentivo vero e proprio, si tratta di un meccanismo di “stabilizzazione dei ricavi”. Per definire l’ammontare, il calcolo di riferimento è il seguente:

Incentivo = (tariffa di riferimento – riduzione percentuale offerta – eventuali riduzioni + eventuale premio) – prezzo zonale orario

In questo caso, l’energia prodotta resta nella disponibilità del produttore, che definirà, sulla base del prezzo zonale orario, un contratto bilaterale con un’Utility.

Il GSE, quindi, anziché corrispondere una tariffa fissa, garantisce al produttore un determinato ricavo, attribuendogli la differenza tra il prezzo zonale orario (che egli si vede corrispondere dall’Utility) e la tariffa offerta nella procedura competitiva.

Nell’ipotesi (remota) in cui il prezzo zonale orario superasse il valore della tariffa offerta, il produttore dovrebbe restituire al GSE la differenza. Mettiamo caso che il prezzo dell’energia balzi a 10 Cent e la tariffa offerta sia di 8 Cent, il produttore dovrebbe al GSE 2 Cent.

Tempistiche e scadenze

I bandi per la partecipazione alle procedure di asta e registro sono in totale 7 e si susseguiranno 4 mesi di distanza l’uno dall’altro.

NB Nel caso in cui il costo annuo medio degli incentivi raggiungesse i 5,8 miliardi di € prima della chiusura dell’ultima procedura competitiva, il meccanismo incentivante terminerebbe.

Il proprietario del progetto ha 30 giorni di tempo per presentare domanda di partecipazione, dopodiché il GSE ha 90 giorni di tempo dalla chiusura del bando per pubblicare la graduatoria.

Se il progetto risulta in posizione utile nella graduatoria di registro, avrà tempo 19 mesi dalla pubblicazione per entrare in esercizio (24 mesi, se appartenente al gruppo A2). Il termine per entrare in esercizio per i progetti che partecipano alla procedura d’asta è di 24 mesi.

Raggiunto questo termine, la tariffa incentivante viene ridotta dello 0,5% ogni mese di ritardo fino al sesto mese, passato il quale si decade dal diritto all’incentivo. Il progetto potrà partecipare ai bandi successivi e, se riammesso, beneficerà della tariffa offerta ridotta del 5%.

Criteri di formazione delle graduatorie

I criteri di formazione della graduatoria si distinguono a seconda della procedura competitiva. Sia per l’iscrizione a registro che per l’asta, il decreto definisce dei criteri di priorità, che sono da intendere in ordine gerarchico. Per un’analisi più approfondita rimandiamo all’articolo di qualche settimana fa. In questa sede, sottolineiamo che, se per partecipare alla procedura d’asta è necessario proporre una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento (7 Cent/kWh) almeno del 2%, la riduzione percentuale per partecipare alla procedura di registro è facoltativa. È anche vero che, l’eventuale riduzione offerta nella procedura di registro non è irrilevante. A parità di requisiti prevale chi ha offerto la riduzione maggiore.

NB Le graduatorie non sono a scorrimento.

Documentazione

La richiesta di accesso agli incentivi va inviata al GSE esclusivamente tramite il sito su modelli di documenti definiti dallo stesso GSE.

Alla richiesta di partecipazione alle procedure competitive (oltre alla documentazione comprovante il rispetto dei requisiti richiesti e il possesso delle caratteristiche necessarie per l’applicazione dei criteri di priorità) va allegato:

– titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio;

– preventivo di connessione accettato;

– registrazione sul sistema Gaudì validata dal gestore di rete.

NB I lavori di realizzazione devono risultare avviati dopo l’inserimento in posizione utile nelle graduatorie.