Aziende agricole fotovoltaico: tasse e reddito agricolo

Aziende agricole fotovoltaico: tasse e reddito agricolo

Aziende agricole, fotovoltaico e tasse. Lo scorso 15 ottobre l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza sulla tematica del profilo fiscale per aziende agricole titolari di un impianto fotovoltaico. Per molti agricoltori, la scelta di installare un impianto fotovoltaico si era rivelata un valido investimento sia per rinnovare le coperture dei capannoni, sia per diversificare con un investimento sicuro e profittevole. Come si tassano i redditi delle cosiddette agro-energie? Cosa cambia nel 2016?

 

Il legislatore ha voluto garantire il principio di prevalenza dell’attività agricola rispetto al reddito generato da un impianto fotovoltaico. In tale ottica Agenzia delle Entrate e Corte Costituzionale hanno stabilito precisi criteri entro i quali si regola l’affinità dell’attività fotovoltaica all’interno di una impresa agricola.

Quali sono i criteri per far rientrare i redditi generati da un impianto fotovoltaico nel reddito agrario? Cosa cambia nel 2016?

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 86/E/2015 ha chiarito questo aspetto imputando alla potenza dell’impianto e la sua pertinenza con l’attività agricola, la possibilità di applicare una tassazione forfettaria su base catastale.

  • Per gli anni fiscali 2014 e 2015, le aziende agricole potranno includere come reddito agrario il fatturato generato dai primi 260.000 kWh prodotti da una centrale fotovoltaica. Oltre tale soglia, verificati i requisiti di attività connessa, sarà applicato un coefficiente di redditività del 25% sull’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette ad IVA.
  • Dal 2016, secondo l’articolo 22 del Dl 66/20014, la tassazione forfettaria sarà invece applicata sulla base della potenza installata (200 kWp).

 

Criteri per definire il fotovoltaico attività agricola a fini fiscali

In quanto un impianto fotovoltaico rappresenta un’attività atipica poiché non direttamente connessa alla lavorazione di un terreno, la pertinenza nell’attività agricola del reddito generato da un impianto fotovoltaico deve essere verificata secondo i seguenti criteri:

  • La ragione o denominazione sociale deve includere la denominazione “società agricola”
  • La titolarità della proprietà del terreno agricolo e della società a capo dell’impianto fotovoltaico è la stessa (i terreni sono condotti e a disposizione dell’azienda agricola).
  • E’ stabilito entro 200 kWp (o 260.000 kWh per gli anni fiscali 2014 e 2015)  la franchigia entro cui il reddito generato è automaticamente connesso con l’attività agricola.
  • Oltre i 200 kWp deve sussistere almeno uno dei seguenti requisiti affinché il fotovoltaico possa rientrare nel regime forfetario:
    • I pannelli fotovoltaici sono integrati nei tetti delle strutture aziendali.
    • Il fatturato dell’azienda agricola (esclusa la produzione di energia) sia maggiore rispetto al volume di affari della produzione di energia elettrica. Importante: il calcolo considera la sola cessione dell’energia a netto della tariffa incentivante – ad esclusione del 4° e 5° Conto Energia in cui il contributo è soggetto ad IVA.
    • L’azienda agricola è proprietaria di almeno un ettaro di terreno adibito all’attività principale dell’azienda agricola per ogni 10 kWp di potenza nominale installata oltre la soglia dei 200 kWp, fino ad un massimo di 1 MWp.
    • L’imprenditore agricolo è il proprietario o il conduttore dei terreni agricoli su cui sono installati gli impianti fotovoltaici (i terreni sono condotti e a disposizione dell’azienda agricola).

Oltre la franchigia dei 200 kWp di potenza installata a partire dal 2016 (o 260.000 kWh per gli anni fiscali 2014 e 2015), sono applicate le regole ordinarie di determinazione del reddito di impresa.

A fini IRAP aziende agricole potranno quindi godere dell’agevolazione agevolata dell’1,9% sulle attività rientranti come attività agricole e connesse (fotovoltaico).

 

Foto copertina: manfredxy/shutterstock