La disciplina transitoria delle comunità energetiche

La disciplina transitoria delle comunità energetiche

Con l’approvazione definitiva del decreto Milleproroghe, avvenuta il 28 febbraio scorso, l’Italia ha recepito parzialmente ed anticipatamente il contenuto della Direttiva eu 2018/2001 riguardante le comunità di energia rinnovabile. Vediamo nel dettaglio il contenuto della disciplina transitoria.

Perimetro di applicazione della disciplina transitoria

La comunità energetica ha l’obiettivo di consentire l’autoconsumo a chi altrimenti non potrebbe fare autoconsumo individuale, come ad esempio a chi vive in un condomino. Tramite l’associazione alla comunità, l’energia elettrica rinnovabile prodotta viene infatti condivisa, cioè autoconsumata, dai membri della comunità stessa, generando dei vantaggi a livello ambientale (riduzione dei consumi e delle emissioni), sociale (creazione di partecipazione sociale) ed economico (diminuzione del costo della bolletta).

Allo scopo di rendere effettive le comunità energetiche già nel 2020, e quindi anticipare i tempi di attuazione della normativa comunitaria, il legislatore ha disposto una disciplina transitoria, secondo la quale:

  • i membri della comunità energetica devono essere consumatori di energia sotto la stessa cabina BT/MT, cioè nel perimetro di una rete di bassa tensione.
  • l’impianto detenuto dal membro o dalla comunità non deve superare la potenza di 100 kWp singolarmente e di 200 kWp in aggregato. Questo perché un sistema di incentivazione diretto per impianti di potenza più elevata avrebbe verosimilmente necessitato l’approvazione comunitaria.
  • l’impianto deve entrare in esercizio tra il 28 febbraio 2020 e 60 giorni dopo la legge di recepimento della Direttiva eu 2018/2001, quindi al più tardi a fine agosto 2021.

Organizzazione delle comunità energetiche

L’impianto fotovoltaico può essere detenuto direttamente o indirettamente dalla comunità:

  • direttamente, se di proprietà dalla comunità stessa;
  • indirettamente, se di proprietà di uno dei membri della comunità, che mette l’energia prodotta a disposizione della stessa. In questo caso il membro ha la possibilità di fare autoconsumo normale per l’energia autoconsumata istantaneamente e di mettere l’eccedenza a disposizione della comunità. Alternativamente, tale soggetto può destinare la totalità dell’energia prodotta all’autoconsumo collettivo della comunità.

La comunità energetica non deve necessariamente essere ancorata ad una specifica forma societaria. L’importante è che i soggetti che si strutturano in comunità energetiche si diano un’organizzazione che permetta loro di agire in proprio nome (cooperativa, associazione, impresa in forma societaria con finalità di carattere sociale e non di profitto)

La comunità dev’essere aperta; ciò significa che chiunque lo desideri, deve poter aderire. L’associazione deve quindi avvenire sulla base di criteri oggetti, trasparenti e non discriminatori.

La partecipazione non può far venir meno il diritto del membro di scegliere/mantenere il proprio fornitore di energia.

Se l’investimento viene sostenuto da un terzo, allora l’adesione alla comunità energetica potrà essere gratuita. Se all’investimento partecipano i singoli soci, in sede di associazione potrà essere prevista una tariffa di adesione, il cui ammontare dovrà essere comunque contenuto.

Sistema di incentivazione

Poiché la comunità energetica non beneficia dei risparmi di scala, viene concepito un sostegno diretto con incentivi, senza procedure di gara.

La disciplina transitoria approvata con il decreto Milleproroghe ha optato per un sistema di incentivazione esplicita, abbandonando quello implicito fino ad ora in essere per l’autoconsumo, per superare l’incertezza legata all’importo degli oneri nel medio-lungo termine. L’esenzione degli oneri di sistema e di rete non fornisce infatti sufficienti garanzie di reddittività dell’iniziativa sul lungo periodo, in quanto tali oneri possono decrescere a fronte di incentivi ed essere oggetto di fiscalizzazione, cioè di un trasferimento dalla bolletta alla fiscalità generale.

Il MiSE dovrà determinare il valore dell’incentivo, che sarà corrisposto dal GSE per l’energia prodotta dalla comunità. Tale valore sarà differenziato nel seguente modo:

  • in caso di impianto detenuto da uno dei membri della comunità (es. impianto sulla casa monofamiliare di x):

–> per l’energia autoconsumata in sito, valorizzata tramite la disciplina attuale dell’autoconsumo ordinario – incentivo più basso;

–> per l’energia che va in eccedenza e viene consumata collettivamente dai membri della comunità – incentivo più alto;

–> per l’energia che non viene consumata né a livello del singolo membro, né della comunità e finisce in rete come eccedenza – incentivo più basso;

  • in caso di impianto detenuto della comunità, fatto e dedicato solo per l’autoconsumo collettivo:

–> per l’energia autoconsumata sulla rete di BT nel periodo orario, cioè nella stessa ora in cui è prodotta e consumata – incentivo più alto;

–> per l’energia non autoconsumata collettivamente, ma come eccedenza immessa sulla rete elettrica – incentivo più basso.

Particolarmente incentivata sarà quindi la contemporaneità tra la produzione ed il consumo. Una tariffa incentivante privilegiata è infatti attribuita all’energia consumata istantaneamente, in corrispondenza al risparmio degli oneri di trasmissione evitati.

Prospettiva

I principi della disciplina sperimentale sono coerenti con quelli della futura disciplina a regime. Se, quindi, i risultati saranno positivi, è verosimile che la disciplina a regime confermerà quanto sperimentato, andando a riordinare il sistema per favorire l’autoconsumo istantaneo e i sistemi di accumulo.