Impianti 4° e 5° ContoEnergia in tariffa onnicomprensiva: c’è anomalia in calcolo incentivi GSE?

Impianti 4° e 5° ContoEnergia in tariffa onnicomprensiva: c’è anomalia in calcolo incentivi GSE?

Il taglio alle tariffe incentivanti previsto secondo lo Spalmaincentivi ha iniziato a operare dal 1° gennaio, tuttavia gli effetti si toccano con mano solo dallo scorso mese di marzo con l’emissione delle fatture per l’energia prodotta nel 2015. Alcuni operatori esaminando le fatture emesse dal portale GSE nei mesi di marzo e aprile hanno riscontrato un’errata applicazione dello Spalmaincentivi per gli impianti di potenza inferiore a 1 MW che percepiscono l’incentivo in forma di tariffa onnicomprensiva.  E’ stato rilevato che il GSE ha decurtato l’intera tariffa onnicompresiva e non solo la parte relativa alla componente incentivante.

 

Facciamo prima di tutto un passo indietro al momento della genesi della tariffa onnicomprensiva.

 

4° e 5° Conto Energia: la tariffa onnicomprensiva

A partire dal 4° conto energia e poi con il 5° conto è stata introdotta la tariffa onnicomprensiva, composta da due componenti: una relativa al valore dell’energia elettrica prodotta dall’impianto e ceduta al GSE e l’altra relativa all’incentivo.

Domenico Segreti

Avv. Domenico Segreti, Studio Legale Raffaelli Segreti Tassone

Il quinto conto energia ha precisato che la tariffa onnicompresa è composta da una parte indicata come componente incentivante e una parte equivalente al prezzo zonale orario. Tale composizione è assai ragionevole in quanto mantenendo fisso il valore della tariffa onnicomprensiva, l’incentivo varia in relazione al modificarsi del prezzo zonale orario, che altro non è che il valore di mercato dell’energia elettrica. In sostanza se il prezzo dell’energia sale, l’incentivo diminuisce e viceversa. Questo meccanismo era ovviamente volto a eliminare la distorsione che si poteva verificare con il precedente meccanismo di incentivazione ove a prescindere dal valore dell’energia elettrica l’incentivo era fisso.

Nell’ambito dello Spalmaincentivi è stata inserita una norma ad hoc per le tariffe onnicomprensive, infatti l’art. 26 comma 4 del DL 91/2014 ha stabilito che le riduzioni si applicano alla sola componente incentivante. Tale principio è stato poi ribadito all’art. 1 comma 2 del DM 17/10/2014 di attuazione dello Spalmaincentivi.

La precisazione che ha avuto cura di fare il legislatore fa in modo che il taglio non si applichi a quella parte della tariffa onnicomprensiva costituita dal valore dell’energia elettrica al prezzo di mercato.

 

Anomalia nel calcolo della tariffa onnicomprensiva

Negli scorsi mesi alcuni operatori hanno invece trovato una sorpresa nelle fatture generate dal portale in quanto il taglio è stato effettuato sull’intera tariffa onnicompresiva. Tale taglio indiscriminato appare in contrasto con la normativa e addirittura con le stesse istruzioni operative del GSE del 3/11/2014.

Il danno potrebbe essere rilevante giacchè la componente della valorizzazione dell’energia può variare dal 10% al 40% della tariffa onnicompresiva a seconda della dimensione e tipologia dell’impianto e della data di entrata in esercizio.

Pare opportuno quindi che ogni operatore che percepisce la tariffa onnicompresiva compia una verifica e qualora riscontri tale situazione la contesti immediatamente al GSE.

Invitiamo i lettori interessati (proprietari di impianti inferiori a 1MW incentivati con tariffa onnicomprensiva) a segnalare ulteriori casi di anomalie nel calcolo dal valore per KWh applicato dal GSE post spalma incentivi. Inserite nei commenti le vostre esperienze in modo da poter valutare se sussistono i presupposti per un azione collettiva al GSE.

 

Avvocato Domenico Segreti

Studio Legale Raffaelli Segreti Tassone 

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