Azione legale contro lo spalma incentivi: intervista con l’avvocato

Azione legale contro lo spalma incentivi: intervista con l’avvocato

C’è un gran parlare della recente norma che questa estate ha ridotto sensibilmente gli incentivi per gli impianti fotovoltaici. L’avvocato Segreti, specializzato in materia energetica, ci aiuterà a capire quali riduzioni prevede il c.d. spalma incentivi e come si può ricorrere alle vie legali.

MtS: Ci può spiegare nel dettaglio cosa prevede il decreto Spalma incentivi?

Avv. Segreti: A fine agosto è stato convertito in legge il c.d. decreto competitività (DL 91/2014). Tale decreto all’art. 26 contiene norme che riducono le tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici oggi in esercizio di potenza superiore a 200KW.

In particolare la norma prevede tre opzioni:

a) l’erogazione della tariffa incentivante per un periodo di 24 anni, anziché 20, ma con una riduzione che varia dal 17% al 25% in base al periodo residuo di incentivazione;

b) l’erogazione della tariffa incentivante per un periodo di 20 anni, ma con una riduzione nella prima parte del periodo di incentivazione e un incremento nella seconda parte; la quantificazione della riduzione e dell’incremento è affidata a un decreto ministeriale che fino ad oggi non è stato emanato;

c) l’erogazione della tariffa incentivante per un periodo di 20 anni, ma con una riduzione per il periodo residuo del:
– 6% per gli impianti di potenza compresa tra 201 e 500KW;
– 7% per gli impianti di potenza compresa tra 501 e 900KW;
– 8% per gli impianti di potenza superiore a 900KW.

MtS: Il produttore deve scegliere una di queste opzioni? E da quando è effettivo il taglio dell’incentivo?

Avv. Segreti: I produttori devono comunicare, entro il 30 novembre 2014, al GSE, cioè il soggetto che gestisce l’incentivazione Italia, l’opzione prescelta. In mancanza di comunicazione si applicherà automaticamente l’opzione c).
La riduzione dell’incentivo partirà dal 1 gennaio 2015. Quindi fino alla fine del 2014 continueranno ad applicarsi le tariffe originarie.

MtS: Posto che il taglio della tariffa incide sul passato, toccando la redditività di investimenti già realizzati e pianificati sulla base di un determinato quadro normativo relativo all’incentivazione, ci sono dei rimedi per contrastare tale norma?

Avv. Segreti: E’ corretto dire che la norma incide su rapporti giuridici già costituiti e consolidati. Bisogna infatti ricordare che in Italia i produttori, prima di ricevere il pagamento della tariffa incentivante, stipulano un contratto ad hoc con il GSE, che disciplina l’entità della tariffa e le modalità di incasso.
La circostanza che la norma abbia un’efficacia retroattiva, cioè che incide su situazioni che sono state intraprese in passato, presenta seri dubbi di contrasto con la sia Costituzione italiana che con le norme dell’UE.

Per contrastare la norma sono possibili diverse azioni.

La prima azione, peraltro, già perseguita dalle associazioni di categoria italiane, è quella di presentare un esposto alla Commissione Europea. Questa azione ha tuttavia un carattere più politico che giudiziario, in quanto la Commissione Europea ha un’ampia discrezione nel decidere se intraprendere una procedura contro uno stato membro.

La seconda azione, concessa solamente agli investitori residenti in paesi che hanno firmato l’Energy Charter Treaty, consiste nell’iniziare una procedura arbitrale contro l’Italia, in base alle regole del predetto trattato. Rilevo che il ricorso all’arbitrato internazionale è possibile solo se non è stata iniziata una causa innanzi ai giudici italiani. Fino ora, sulla base dei precedenti a mia conoscenza, nessuno degli arbitrati aventi ad oggetto riforme del settore dell’energia è giunto ancora a conclusione.

La terza azione, consiste nell’iniziare una causa in Italia. La causa può essere intrapresa innanzi al Tribunale Amministrativo o al Tribunale Civile. Nell’ambito della causa il produttore deve richiedere al giudice di rimettere la questione della valutazione della norma alla Corte Costituzionale. Il Giudice non è obbligato trasmettere la questione alla Corte Costituzionale, ma lo farà solo se ritiene che la questione non sia manifestamente infondata. Nel caso in esame ritengo che vi siano delle buone probabilità che la questione sia portata all’attenzione della Corte Costituzionale, giacchè si presentano diversi profili di violazione di norme della Costituzione.

MtS: Quanto tempo sarà necessario perché la Corte Costituzionale si pronunci?

Avv. Segreti: Un procedimento alla Corte Costituzionale dura dai 2 ai 3 anni. In pendenza di tale periodo inoltre la norma di cui si chiede il vaglio alla Corte continua ad applicarsi.

MtS: Alla luce del quadro che ha tracciato cosa consiglia a coloro che possiedono impianti fotovoltaici in Italia?

Avv. Segreti: Anzitutto è necessario valutare l’impatto di ciascuna delle tre opzioni sul business plan. Poi il produttore dovrà comunicare al GSE l’opzione cui intende aderire entro il 30 novembre.
Suggerisco in ogni caso di precisare nella comunicazione che la scelta di un’opzione non vuol dire rinuncia al diritto di esercitare le opportune azioni giudiziarie per la tutela della propria situazione.

Tra le varie azioni quella che io consiglio è la causa innanzi al Tribunale Civile. A mio avviso è questa l’azione che ha maggiori possibilità di giungere ad una sentenza che condanni il GSE a pagare la tariffa incentivante nella misura prevista nei contratti che i produttori hanno stipulato con il GSE stesso.

MtS: La ringraziamo per il suo prezioso intervento.

L’avvocato Domenico Segreti è partner di Raffaelli Segreti Studio Legale, responsabile del dipartimento energy. Potete scrivergli a domenico.segreti@rslex.it

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