Spalma incentivi TAR dubita legittimità costituzionale

Spalma incentivi TAR dubita legittimità costituzionale

Il TAR Lazio ritiene che vi siano più questioni che recano dubbi di legittimità costituzionale sul decreto c.d. Spalma incentivi. L’avvocato Segreti, dello Studio legale Raffaelli Segreti Tassone, ci spiega che sono del 24 giugno le ordinanze del TAR che rimettono la questione al vaglio della Corte Costituzionale. Lo Spalma incentivi diventerà presto solo un brutto capitolo del settore del fotovoltaico? Ma facciamo un passo indietro per capire in cosa consiste la norma dello Spalma incentivi e perché il TAR la sottopone al vaglio della Consulta.

Tutti i proprietari di impianti fotovoltaici con una potenza superiore ai 200 kWp, lo scorso autunno si sono visti costretti a scegliere una delle tre opzioni previste dallo Spalma Incentivi, la norma che ha tagliato retroattivamente gli incentivi garantiti dal GSE con il Conto Energia. Molti di questi proprietari, almeno 800 con il sostegno di Assorinnovabili, hanno fatto ricorso al TAR del Lazio decidendo di non scegliere una delle tre opzioni vedendosi automaticamente applicata l’opzione C.

Opzioni dello Spalma Incentivi

 

La norma c.d. Spalma-incentivi (DL 91/2014, all’art. 26, comma 3), ha introdotto, a decorrere dal 2015, un meccanismo di decurtazione degli incentivi spettanti agli impianti fotovoltaici in esercizio di potenza superiore a 200KW.

In particolare, il decreto lasciava ai titolari degli impianti la possibilità di scegliere una tra le seguenti opzioni:

  • incremento del periodo di incentivazione a 24 anni con contestuale riduzione dell’incentivo (dal 17 al 20% circa a seconda dei casi);
  • mantenimento del periodo di incentivazione pari a 20 anni, ma con un incentivo ridotto nella prima parte del periodo di incentivazione e un incentivo incrementato nella seconda parte;
  • mantenimento del periodo di incentivazione pari a 20 anni, ma con un taglio secco dal 6% al 8% a seconda della potenza dell’impianto.

 

Spalma incentivi TAR: dubbi di legittimità costituzionale

Come era ovvio questo taglio retroattivo degli incentivi agli impianti fotovoltaici in esercizio ha portato ad una levata di scudi. La questione è stata portata all’attenzione del TAR Lazio con centinaia di ricorsi che hanno chiesto di rimettere la questione alla Consulta.

Il TAR, dopo una puntuale disamina del quadro normativo degli incentivi al fotovoltaico, ritiene che vi siano dubbi di legittimità costituzionale sotto molteplici profili.

In particolare, ritiene che l’art. 26, comma 3, presenti:

  • profili di irragionevolezza e di incompatibilità con gli articoli 3 e 41 della Costituzione, poiché incide ingiustificatamente su posizioni di vantaggio consolidate che si rintracciano nelle convenzioni stipulate con il GSE;
  • una possibile incompatibilità con gli artt. 11 e 117 Cost., in relazione alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; sotto questo profilo infatti la protezione della proprietà e del diritto di credito sono violati dalla sottrazione di parte dei crediti spettanti ai produttori in forza delle convenzioni con il GSE senza che vi sia un adeguato bilanciamento con l’interesse alla riduzione delle tariffe elettriche in favore di alcune categorie di consumatori;
  • dubbi di costituzionalità rispetto agli articoli 3 e 41 Cost., laddove prevede che la rimodulazione si applichi solo agli impianti di potenza superiore a 200KW generando così una disparità di trattamento per gli impianti di maggiori dimensioni; la stessa disparità di trattamento potrebbe rintracciarsi anche rispetto ai produttori di energia da altre fonti rinnovabili parimenti finanziati dagli utenti attraverso i cc.dd. oneri generali di sistema;
  • profili di incompatibilità con l’art. 77 Cost., in quanto non sembra aderente ai canoni della giurisprudenza costituzionale sull’uso del decreto legge.

 

Tra un anno la Corte Costituzionale

A questo punto la decisione sarà della Corte Costituzionale, non prima di un anno.

E se la Corte Costituzionale dovesse ritenere la norma illegittima il GSE dovrebbe restituire la differenza tra l’incentivo spettante e quello inferiore effettivamente corrisposto, più l’eventuale risarcimento dei danni.

Ringraziamo l’avvocato Domenico Segreti, dello Studio legale Raffaelli Segreti Tassone, per il prezioso intervento.

Leggi anche il precedente contributo dell’Avvocato Segreti: Azione legale contro lo spalma incentivo

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