Installazione impianto fotovoltaico su condominio: regole e limiti

Installazione impianto fotovoltaico su condominio: regole e limiti

La normativa permette l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del proprio condominio anche in assenza di esclusivo utilizzo del lastrico solare. L’impianto fotovoltaico installato nelle parti comuni dell’edificio può essere adibito sia per l’autoconsumo del condominio, sia per l’utilizzo da parte dei singoli condomini. Le regole da seguire sono relativamente semplici, ma i limiti della normativa SEU ancora molti. 

 

Secondo la riforma della pratiche condominiali non è necessaria un’autorizzazione per l’installazione di un impianto fotovoltaico, ma è necessaria una comunicazione all’amministratore nel caso in cui siano necessarie modifiche alle parti comuni. Le fasi principali sono le seguenti:

1) Comunicazione installazione impianto fotovoltaico

Il realizzatore dell’intervento deve specificare all’amministratore condominiale contenuto e modalità di esecuzione dell’intervento di installazione impianto fotovoltaico sul tetto del condominio.

2) Approvazione in sede di assemblea condominiale

Con voto positivo di almeno 50% dei partecipanti in sede di assemblea, rappresentanti di almeno 50% delle proprietà, viene approvata l’installazione impianto fotovoltaico. L’assemblea può indire modalità alternative di esecuzione, prescrivere indicazioni volte alla sicurezza e decoro architettonico dell’edificio o imporre l’utilizzo in quote uguali del lastrico solare per ciascuna unità immobiliare.

 

Installazione impianto fotovoltaico condominio: limiti dei SEU

L’attuale impostazione normativa ha l’obbiettivo di favorire l’autoconsumo (eventualmente massimizzando il regime di scambio sul posto) dell’esercente.  Nel caso in cui l’impianto sarà messo in esercizio dal condominio ottimizzerà i consumi relativa all’illuminazione comune, ascensori, pompe d’acqua o cancelli. Nel caso l’installazione impianto fotovoltaico sia richiesta da un condomino, la singola unità abitativa potrà usufruire dell’energia solare generata.

A differenza di altre forniture (p.e. acquedotto in cui i consumi totali vengono ripartiti tra le diverse utenze) è vietato ridistribuire l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico del condominio tra i diversi condomini:

il presente disegno di legge  ha come scopo quello di favorire ed incentivare, non l’autoproduzione di energia elettrica, in concorrenza agli attuali grossi produttori su scala nazionale o locale, ma l’autoconsumo, ovvero lo «scambio sul posto» che tende a far diminuire il transito di energia elettrica in rete, a cui consegue una diminuzione delle perdite dovute proprio al trasporto della stessa.

In merito ai limiti della normativa SEU riproponiamo il servizio di Report sull’argomento.

 

https://it.blog.milkthesun.com/incentivi-fotovoltaico/procedure-gse-interventi-impianti-fotovoltaici

Immagine copertina: WDG Photo/Shu