La vendita di impianto fotovoltaico in cessione ramo d’azienda

La vendita di impianto fotovoltaico in cessione ramo d’azienda

Vendita di un impianto fotovoltaico: cessione delle quote societarie, ramo d’azienda o vendita del bene? Molto spesso investitori e proprietari di impianti fotovoltaici in funzione hanno dubbi sulla modalità di vendita e le aliquote applicate. In questo speciale approfondiamo la modalità di vendita che provoca le domande più frequenti: la cessione del ramo d’azienda.

 

Principio cessione del ramo d’azienda

Il principio della cessione del ramo d’azienda si evince nella qualificazione di impresa produttrice di energia. Tale principio si contrappone alla cd. cessione del bene, in quanto la generazione di reddito da parte di un impianto fotovoltaico lo definisce come impresa in senso proprio. Il ramo d’impresa è autonomo economicamente, funzionale e produttivo. In tale contesto si giustifica la sentenza 2152 del TAR del Lazio, la quale ha dichiarato invalida la cessione del ramo d’azienda avente in oggetto i soli titoli autorizzativi, i contratti di diritto di superficie di un impianto ancora da costruire.

 

Cessione ramo d’azienda vs. cessione delle quote di SPV

La vendita di un impianto fotovoltaico mediante la cessione del ramo d’azienda viene generalmente applicata nei casi in cui la società detenente l’impianto abbia più attività (rami). La differenza sostanziale dalla cessione delle quote societarie (share deal) è proprio la cessione di tale ramo d’attività. Si procede pertanto con la voltura dei singoli contratti, rispetto alla cessione di un veicolo societario adhoc in cui è presente il solo impianto fotovoltaico. Nella modalità di cessione di un veicolo societario i contratti (convenzione, manutenzione, finanziamento, assicurazione etc) restano intestati alla SPV, senza dover procedere con le singole volture.

 

Aliquote fiscali sulla vendita di impianto fotovoltaico cessione ramo d’azienda

La vendita di un impianto fotovoltaico definito come bene immobile con cessione del ramo d’azienda è soggetta a:

  • imposta di registro proporzionale al 9%
  • imposte  ipotecaria (€50) e catastale (€50)

La Legge di Stabilità 2016 ha creato delle zone d’ombra estendendo anche agli impianti fotovoltaici la possibilità di applicare aliquote diverse per l’imposta di registro, a seconda della natura delle componenti. Secondo tale disposizione sarebbe possibile applicare le aliquote del:

  • 3% per le componenti mobili relative all’impianto (p.e. il valore dei pannelli, se non parte strutturale)
  • 9% per i beni immobili che ospitano l’impianto
  • 15% in caso vengano ceduti terreni agricoli

Nonostante la Circolare 2/E dell’Agenzia dell’Entrate ammetta tale differenziazione tra componenti e beni immobili nella definizione della rendita dell’impianto, utilizzare questo schema presenta un profilo di rischio più elevato in sede di accertamento. La stessa Agenzia delle Entrate aveva infatti definito nel 2013 come bene immobile un impianto fotovoltaico, inclusi i pannelli.

 

Cessione del ramo di un’azienda agricola

In caso l’acquirente sia un soggetto IAP o coltivatore iscritto all’INPS è possibile l’applicazione del regime Ppc, ovvero imposta catastale all’1%,  imposta di registro e catastale in misura fissa.

La cessione del ramo di azienda agricola o intera azienda agricola non genera plusvalenze tassabili. I redditi dalla cessione dell’impianto sono assorbiti dalla determinazione catastale e forfettaria del reddito derivante dalla produzione di energia elettrica, in quanto un’azienda agricola è un bene non produttivo di reddito d’impresa.

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