Esito negativo controllo GSE – Cosa può succedere

Esito negativo controllo GSE – Cosa può succedere

Un esito negativo a seguito di un controllo da parte del GSE rappresenta oggigiorno il timore maggiore per proprietari di impianti fotovoltaici. Il contenzioso con il GSE può essere determinato sia da rilievi effettuati durante il sopralluogo, sia dall’analisi della documentazione che attualmente va interamente caricata in formato digitale sul portale dedicato. Abbiamo cercato di capire quali scenari si aprono in caso di ispezioni con esito negativo.

 

Innanzitutto bisogna precisare che l’attività di controllo GSE rappresenta un’opportuna prassi da parte dell’Autorità erogante gli incentivi ad accertare l’ammissibilità dell’impianto al Conto Energia e la “buona condotta” in riferimento agli adempimenti normativi seguenti la messa in funzione. Il GSE ha condotto ispezioni agli impianti incentivati sin dai primi anni di incentivazione, il fatto che la tematica sia divenuta una fonte di timore da parte di proprietari di impianti fotovoltaici ha le seguenti motivazioni:

  • L’intensificarsi dell’attività di controllo, appaltando aziende esterne nell’attività di ispezione impianti;
  • L’evidenza di sproporzionalità tra danno causato e pene inflitte
  • Il grado di imprevedibilità sull’esito di una ispezione GSE ed il mancato rispetto da parte di quest’ultimo delle tempistiche previste dai decreti per la chiusura dei procedimenti di verifica.

 

Motivi di esito negativo controllo GSE

Durante un sopralluogo:

  • Individuazione di componenti installati successivamente all’entrata in esercizio dell’impianto, tramite identificazione della targhetta;
  • Componenti principali dell’impianto (moduli in particolare) con:
    • Seriali non conformi
    • Etichette scolorite o staccate
    • Etichette non presenti in maniera inamovibile
    • Seriali non presenti nell’elenco comunicato al GSE
  • Rilievo di difformità tra quanto presentato al GSE e quanto effettivamente realizzato a livello di schemi elettrici o planimetrici (in particolare per quanto riguarda le potenze autorizzate e realizzate, ovvero le superfici occupate rispetto al progetto approvato dall’amministrazione competente).

Dal punto di vista documentale invece le principali irregolarità sono state riscontrate per gli impianti che hanno beneficiato del cosiddetto “Salva Alcoa”, in particolare:

  • Mancata comunicazione agli enti competenti della fine lavori entro il 31/12/2010, oppure impossibilità di fornire un riscontro dell’avvenuto invio/deposito di tali comunicazioni;
  • Dichiarazioni di fine lavori incomplete;
  • Invio comunicazione fine lavori ad enti non competenti rispetto al procedimento autorizzativo espletato;
  • Errori procedurali;
  • Impossibilità di fornire documenti di trasporto dei principali componenti d’impianto utili a dimostrare l’avvenuta consegna e completamento d’impianto entro i termini imposti dalla legge.

 

Esito negativo controllo GSE – cosa succede

Se non viene ravvisata una violazione ”rilevante”, come definite dall’allegato al DM 31 Gennaio 2014, frequentemente il GSE propone la rimodulazione della tariffa, anche in virtù della modifica appena introdotta. In particolare per i salva alcoa spesso si assiste al passaggio da II conto a 3° o 4° in base all’effettiva data di entrata in esercizio.

Se invece vengono ravvisati gli estremi di falsa dichiarazione finalizzata all’ottenimento di un beneficio, il GSE dispone la revoca della tariffa ed il recupero delle somme già erogate.

Nel caso sia stata stipulata la cessione del credito a favore di un istituto finanziatore, le somme già erogate verranno chieste al beneficiario di tale cessione.

 

Esito negativo GSE – la strada del ricorso

In riferimento al principio di (s)proporzionalità tra danno causato e pena, molti proprietari decidono di fare ricorso contro la decisione del GSE. In altri casi la motivazione del ricorso verte su temi tecnici specifici. In altri casi ancora ci si appella alla diversità di trattamento.

I contenziosi che si istaurano sono lunghi e dispendiosi, dovendo in molti casi arrivare ad un II grado di giudizio davanti al Consiglio di Stato per auspicare di ottenere la sospensione del provvedimento di restituzione degli incentivi richiesti dal GSE e l’annullamento dell’atto di revoca a percepirne futuri.

In molte situazioni emerge l’impossibilità da parte dei proprietari d’impianti di poter confutare alcune accuse mosse dal GSE, non avendo accesso a documentazione spesso riservata (test report certificazioni IEC di proprietà dei produttori di moduli) o perché non consegnate al proprietario dell’impianto all’installazione e non più reperibile in quanto tali ditte hanno cessato le attività (ad. es. documenti di trasporto dei materiali).

Gli alti costi da sostenere da parte dei proprietari d’impianti per far fronte alle spese tecnico/legali necessarie ad affrontare i ricorsi, unita alla sospensione nell’erogazione degli incentivi da parte del GSE, sta portando al fallimento di molte aziende, soprattutto SPV.

I fallimenti causano il doppio danno individuabile nella mancata riscossione da parte del GSE delle somme pretese a titolo di restituzione, nonché l’abbandono d’interi parchi fotovoltaici in grado di generare un reddito indotto pressappoco riassumibile nel pagamento dei canoni di affitto/DDS ai proprietari delle superfici messe a disposizione, dell’IMU (seppur ridotto), delle attività di O&M da parte di imprese operanti nel settore, e in termini ambientali, il mancato rispetto di obblighi di rimozione degli impianti e restituzione dei luoghi imposti dalle amministrazioni comunali competenti.

È pertanto importante disporre di tutta la documentazione richiesta dal GSE in fase di verifica e farsi assistere da professionisti con esperienza nel settore in grado di supportare e fornire risposte corrette ai verificatori del GSE già in fase di eventuale sopralluogo presso gli impianti. Richiedi un preventivo per una pre-ispezione del tuo impianto fotovoltaico:

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Un ringraziamento per la stesura dell’articolo a:

  • Ing. Giuseppe Cosentino, consulente della società Ing. Studio Blasbichler s.r.l
  • Emmanuele Martino, Resp. Ambiente in BIT Spa per la collaborazione nella redazione dell’articolo.

 

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