Tremonti ambiente fotovoltaico: chi può usufruirne e come

Tremonti ambiente fotovoltaico: chi può usufruirne e come

PMI che hanno investito nel fotovoltaico possono ridurre gli oneri IRES grazie alla legge n. 388 del 23 dicembre 2008 detta “Tremonti ambiente”. Il fotovoltaico rientrando tra gli investimenti ambientali preventivi, permette la possibilità di ridurre gli oneri IRES in seguito all’acquisto e la messa in esercizio di impianti fotovoltaici: chi può beneficiare? quale la procedura e la documentazione necessaria? 

 

Beneficiari “Tremonti ambiente fotovoltaico”

Piccole e Medie imprese:

  • < 250 dipendenti
  • < 50 M€ fatturato o 50M€ totale attivo
  • in contabilità ordinaria e autonome
  • soggetti tassazione IRES/IRPEF
  • No aziende agricole eccetto Srl agricole

 

In cosa consiste la Tremonti Ambiente fotovoltaico?

Le PMI che hanno investito in un impianto fotovoltaico, con il I e II Conto Energia, possono usufruire di una riduzione degli oneri IRES o IRPEF. Il risparmio di imposta può cumularsi alle tariffe incentivanti o ai certificati verdi non oltre il 20% del totale dell’investimento, pena la perdita dell’incentivo legato al Conto Energia.

Aggiornamento 22/11/2017: Il GSE chiarisce la non cumulabilità dei benefici fiscali derivanti dalla cd. Tremonti Ambiente per impianti fotovoltaici appartenenti al terzo, quarto e quinto Conto Energia.

 

Documentazione necessaria “Tremonti Ambiente fotovoltaico”

  • Convenzione GSE con tariffa incentivante e data di allaccio ENEL;
  • Scheda contabile dei cespiti e fatture di acquisto di beni e servizi pertinenti e.g. costi dell’impianto, costi ristrutturazione tetto e smaltimento eternit, costi edili, costi per la realizzazione di cabine ed elettrodotti,
  • Costi O&M impianto fotovoltaico (contratto);
  • Costi assicurazione impianto fotovoltaico (contratto);
  • Costi IMU;
  • Contratto leasing e/o contrato di finanziamento (contratto, piano d’ammortamento);
  • Scheda cespite;
  • Eventuali importi relativi a contributi a f.do perduto (vedere por energia).

 

Procedura Tremonti Ambiente:

  1. Perizia giurata e asseverata
  2. Indicazione in bilancio degli investimenti ambientali
  3. Comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio, con allegata copia della perizia
  4. Indicazione nel modello Unico della variazione in diminuzione (valore del sovraccosto)
  5. Riporto eventuale perdita fiscale generata negli anni successivi secondo le normali
    procedure per le perdite fiscali

Una volta convalidata, la fruizione del beneficio fiscale è automatica (come per le altre versioni della Tremonti), non essendo richiesta la presentazione di alcuna istanza preventiva.