GSE Tremonti Ambiente non applicabile con 3°, 4° e 5° Conto Energia

GSE Tremonti Ambiente non applicabile con 3°, 4° e 5° Conto Energia

Il GSE chiarisce la non cumulabilità dei benefici fiscali derivanti dalla cd. Tremonti Ambiente per impianti fotovoltaici appartenenti al terzo, quarto e quinto Conto Energia. Fino ad oggi l’applicazione della Tremonti Ambiente per tali Conto Energia era stata oggetto di libera interpretazione a causa di revoche e criteri poco chiari. Il 22 novembre il GSE ha chiarito tale aspetto specificando inoltre che nell’ipotesi di voler continuare a godere delle tariffe incentivanti dei Conti 3, 4 e 5, è necessario che il soggetto responsabile rinunci all’eventuale beneficio fiscale goduto.

 

A seguito di numerose richieste di chiarimenti in materia, il GSE ha chiarito la propria posizione in riferimento alla cumulabilità tra i benefici fiscali derivanti dalla Tremonti Ambiente e la fruizione di tariffe incentivanti da impianti fotovoltaici.

 

Tremonti Ambiente impianti fotovoltaici – Cos’è?

La Tremonti Ambiente nasce con la legge 388/2000. La disposizione prevedeva che i costi sostenuti per investimenti ambientali, ovvero interventi necessari per prevenire ridurre e riparare danni causati all’ambiente, possano essere deducibili dalla base imponibile dei redditi tassabili. La realizzazione e allaccio di un impianto fotovoltaico rientra in tale categoria in quanto attraverso una riduzione delle emissioni di CO2 si prevengono danni ambientali.

 

GSE Tremonti Ambiente: non cumulabile con 3°, 4° e 5° Conto Energia

Il GSE nello stabilire la non cumulabilità della Tremonti Ambiente con incentivi pubblici ha ripreso gli articoli 5 del D.M. 6 agosto 2010 (Terzo Conto Energia) e gli articoli 5 e 12, rispettivamente, del D.M. 5 maggio 2011 (Quarto Conto Energia) e 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia) per cui tra i contributi e benefici pubblici esclusi dal divieto di cumulo non è inclusa la detassazione per investimenti ambientali.

GSE Tremonti Ambiente: cumulabile con 1° e 2° Conto Energia

Come disposto dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 58/E del 20 luglio 2016) la Tremonti Ambiente è ammissibile se le disposizioni applicate non prevedano diversamente. Nei rispettivi decreti del 1° e 2° Conto Energia è prevista l’applicazione dell’agevolazione fiscale di cui alla Tremonti ambiente rispetto alle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE nei limiti del 20% del costo dell’investimento. Tale limite è stato ulteriormente sottolineato nella nota del GSE del 22 novembre 2017.

 

Cosa fare ora?

Il GSE ha dato ulteriori indicazioni rispetto alle casistiche sopra-riportate.

Nel caso in cui aziende abbiano applicato la Tremonti Ambiente in riferimento all’installazione di impianti fotovoltaici aderenti ai 3°, 4° e 5° Conto Energia nonostante l’incertezza normativa, si stabilisce che per mantenere gli incentivi del Conto Energia, il soggetto responsabile dovrà rinunciare al beneficio goduto entro il 22 novembre 2018.

Al contrario, aziende che non hanno aderito ai benefici di detassazione per impianti fotovoltaici aderenti al 1° e 2° Conto Energia potranno attivare retroattivamente la Tremonti Ambiente, avviando le procedure di rimborso o dichiarazione integrativa presso l’Agenzia delle Entrate.

Fonti: Nextville, Il Punto Coldiretti.

https://it.blog.milkthesun.com/news-energia-solare/funziona-tremonti-ambiente-fotovoltaico