Novità super ammortamento impianti fotovoltaici 2017 dall’Agenzia Entrate

Novità super ammortamento impianti fotovoltaici 2017 dall’Agenzia Entrate

Novità positive dall’Agenzia delle Entrate in merito al cosiddetto super ammortamento impianti fotovoltaici. Con la Circolare 4/E del 30 marzo 2017 l’Agenzia ha fornito importanti indicazioni sulle aliquote di ammortamento per impianti fotovoltaici. Tiziano Marani di Italia Solare afferma: “La misura può dare un nuovo slancio a favore delle imprese nello sviluppo di impianti fotovoltaici, grazie a regole più chiare e tempi di rientro dell’investimento più rapidi”.

 

Venerdì 30 marzo 2017 gli operatori del fotovoltaico hanno ricevuto una buona notizia. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una Circolare in cui sono stati chiariti alcuni dubbi in merito al super ammortamento di impianti eolici e fotovoltaici dopo l’entrata in vigore delle disposizioni sui cosiddetti “imbullonati” nella legge di stabilità 2016.

 

Cos’è il “super ammortamento impianti fotovoltaici”

Per super ammortamento si intende la possibilità di dedurre a fini delle imposte sui redditi, ammortamenti pari al costo di acquisizione del bene aumentato del 40%. Nell’iper ammortamento tale coefficiente è di 150%, applicato sul costo di investimenti strumentali volti alla trasformazione tecnologica e digitale di un impresa entro il 31/12/2017.

La circolare 36/E del 2013 aveva attribuito i seguenti coefficienti per l’imposizione fiscale dei costi sostenuti:

  • 9% per impianti qualificati come beni mobili
  • 4% per impianti qualificati come beni immobili

L’assenza di riferimenti precisi aveva portato a operatori di settore ad applicare questo schema anche agli impianti fotovoltaici ed eolici. La recente applicazione dei cosiddetti “imbullonati” fotovoltaici nel calcolo delle rendite catastali ha invece escluso dalla stima catastale “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti” come ad esempio pannelli fotovoltaici dal valore catastale dell’immobile e terreni (a esclusione di pannelli integrati nella struttura o costituenti copertura).

 

Super ammortamento impianti fotovoltaici – come funziona

L’Agenzia delle Entrate ha voluto chiarire i dubbi degli operatori fornendo indicazioni chiare sui coefficienti da applicare confermando la circolare 36/E del 2013 e indicando che

alla luce della novità legislativa si ritiene che le componenti impiantistiche escluse dalla determinazione della rendita catastale degli immobili ospitanti le centrali fotovoltaiche ed eoliche, non possano essere considerate beni immobili ai fini della determinazione dell’aliquota di ammortamento.

Pertanto:

  • ai costi relativi alla componente immobiliare delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 4 per cento prevista dalla circolare n. 36/E per i beni immobili;
  • ai costi relativi alla componente impiantistica delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 9 per cento prevista dalla circolare n. 36/E per i beni mobili.

In sintesi, con la circolare emessa, viene confermato che le componenti impiantistiche (in cui ricadono i pannelli solari), oggi escluse dalla stima catastale, sono ammortizzabili con il coefficiente del 9% e possono accedere ai benefici del super ammortamento impianti fotovoltaici. Al contempo, ai componenti immobiliari degli impianti solari viene applicato un coefficiente del 4%.

Fonte: Solare B2B, Circolare 4/E – Agenzia delle Entrate 30 marzo 2017

https://it.blog.milkthesun.com/ottimizzare-un-impianto-fotovoltaico/aumentare-redditivita-impianto