La revoca del premio UE pannelli fotovoltaici con certificati irregolari: si riducono gli incentivi

La revoca del premio UE pannelli fotovoltaici con certificati irregolari: si riducono gli incentivi

Nel corso del 2017 decreti legislativi e decreti legge hanno fornito disposizioni in riferimento alla tematica della revoca di tariffe incentivanti e del premio pannelli fotovoltaici risultanti con certificazioni UE irregolari. Cosa è stato previsto? Quali i rischi e quali i rimedi?

 

Non solo il GSE, TAR e Consiglio di Stato ma addirittura il Parlamento è intervenuto nel corso del 2017 per risolvere il problema delle revoche degli incentivi e premi di impianti fotovoltaici emersi con certificazioni UE irregolari. Quale il problema?

 

Il premio UE pannelli fotovoltaici

Impianti fotovoltaici appartenenti al Quarto e Quinto Conto Energia potevano godere di una maggiorazione del 10% della tariffa incentivante prevista, in caso potessero dimostrare la provenienza “made in EU” per almeno del 60% del valore dell’investimento, costo di manodopera escluso.

 

Il caso Zuccotti

La tematica che oggigiorno coinvolge diversi proprietari di impianti era nata a seguito del ricorso al TAR e poi in Cassazione di un proprietario di un impianto, il quale si era visto revocare dal GSE l’incentivo del Quarto Conto Energia, relativo premio UE e quanto sino allora percepito. In fase di verifica GSE, era emerso che la Zuccotti Srl (ora non più attiva sul mercato) aveva falsamente dichiarato la provenienza UE di pannelli provenienti in realtà dalla Cina. Il GSE aveva quindi disposto la revoca degli incentivi e di quanto percepito, decisione che era stata confermata dal TAR sotto il principio di dichiarazione di falsità del soggetto responsabile dell’impianto. Tale esito era stato poi ribaltato dal Consiglio di Stato, secondo cui le sanzioni dovevano attenersi alla revoca del premio UE (+10% della tariffa incentivante), essendo state dimostrate nella casistica in questione la corrispondenza dei pannelli ai requisiti nonostante l’assenza delle certificazioni necessarie.

 

GSE e premio UE pannelli fotovoltaici

In parallelo alla casistica sopracitata, il GSE aveva continuato a disporre la revoca delle tariffa incentivante, relativo premio e rimborso delle somme sino ad allora percepite a tutti gli impianti in cui erano emersi dubbi o irregolarità su tale certificazione. La magnitudine di tali disposizione ha portato ad un centinaio di contenziosi da parte di proprietari in realtà vittime di vere e proprie truffe, condotte a loro insaputa da distributori nella maggior parte dei casi non più attivi sul mercato.

 

Le disposizioni introdotte per sanare il problema

Il decreto legge 50/2017 ha introdotto la possibilità per proprietari di impianti fotovoltaici con potenza fotovoltaica maggiore di 3 kWp di sanare l’eventuale illecito delle certificazioni UE riscontrato in fase di ispezione GSE attraverso una riduzione del 20% della tariffa incentivante oltre alla decadenza del premio UE, purché si dimostri la conformità con i requisiti di legge e il soggetto responsabile abbia avviato un contenzioso nei confronti del fornitore dei moduli. Qualora sia lo stesso proprietario ad avviare la procedura sanatoria di propria iniziativa, la riduzione della tariffa incentivante si riduce del 10%.

Per gli impianti fotovoltaici con potenza tra 1 e 3 kWp, la legge 124 2017 ha disposto una riduzione del 30% della tariffa incentivante escludendo l’obbligo di contenzioso verso il distributore e conformità con i requisiti di legge.

 

I rimedi per proprietari

Proprietari di impianti fotovoltaici vittime di tali problemi hanno le seguenti possibilità per mitigare il problema:

  • avviare di propria iniziative le procedure di sanatoria prescritte dalla legge in base alla potenza installata;
  • avviare una procedura di ricorso, valutando gli effettivi vantaggi in caso di esito positivo rispetto alla decurtazione del 10-20% a seconda dei casi o in relazione ai costi di un procedimento legale, contro le disposizioni di revoca o riduzione degli incentivi prevista dal GSE, qualora sia possibile dimostrare la conformità ai requisiti tecnici e la provenienza UE dei pannelli.