Rivalutazione delle quote societarie per le società fotovoltaiche

Rivalutazione delle quote societarie per le società fotovoltaiche

Il risparmio fiscale derivante dalla rivalutazione delle quote societarie spesso incide sulla tempistica di closing della trattativa per la cessione delle quote della SPV titolare dell’impianto fotovoltaico. I Dott.ri Giuliani e Spagnoletti-Zeuli dello Studio Legale internazionale Rödl & Partner ci hanno chiarito le basi normative e i requisiti per accedere a questo beneficio.

La Legge di bilancio 2019 ha prorogato la rivalutazione dei terreni (edificabili e con destinazione agricola) e delle partecipazioni in società non quotate posseduti ad una determinata data (1/1/2019).

La rideterminazione del valore di acquisto consente di ridurre la plusvalenza in caso di cessione, con un conseguente risparmio delle imposte. Con la legge di bilancio 2019 le aliquote delle imposte sostitutive sono state differenziate e aumentate all’ 11% per le partecipazioni qualificate e al 10% per le partecipazioni non qualificate e per i terreni.

Al momento risulta che tale regime agevolato sarà confermato anche con la Legge di bilancio 2020.

Per quanto riguarda l’impalcatura normativa sembra che verrà confermata quella relativa alla riproposizione del 2019 ove risultava che

  • il 1° gennaio 2019 era la data a cui far riferimento per il possesso delle partecipazioni o terreni
  • il 30 giugno 2019 era la data fissata per il giuramento della perizia e per il pagamento della prima rata (pagamento che poteva essere infatti dilazionato in tre rate annuali, con scadenza quindi 30 giugno 2019, 30 giugno 2020 e 30 giugno 2021, dietro pagamento di interessi al 3%)

Le aliquote devono essere applicate sull’intero valore del terreno o della partecipazione come risultante dalla perizia di stima.

Nel caso in cui i soggetti che si avvalessero della “nuova rivalutazione” avessero già effettuato una precedente rivalutazione a seguito di analoghe disposizioni normative, risultava possibile, alternativamente:

1) scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quanto già versato in occasione di precedenti rivalutazioni

2) richiedere il rimborso dell’imposta già versata in occasione della precedente rivalutazione entro 48 mesi dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa alla nuova rivalutazione.

Tale normativa, ove confermata con la Legge di Bilancio 2020, risulta vantaggiosa anche per le società fotovoltaiche sotto il profilo dell’allineamento dei valori delle partecipazioni al valore di mercato, in fase preliminare alla vendita dell’impianto fotovoltaico, allorquando tale vendita avvenga tramite la cessione delle quote della società veicolo che lo detenga.

Lo Studio Legale Rödl & Partner è nostro Partner da anni per la consulenza legale e fiscale. Se avete domande o questioni giuridiche da sottoporre a professionisti di livello, non esitate a contattarci.