Sanzioni GSE: le nuove percentuali di decurtazione dell’incentivo

Sanzioni GSE: le nuove percentuali di decurtazione dell’incentivo

Dal 2 novembre 2019 è in vigore la legge 128/2019, che ha nuovamente modificato l’art. 42 del Decreto Legislativo 28/2011, riducendo le percentuali di decurtazione che il GSE applica a fronte di accertate violazioni poste in essere dai proprietari di impianti fotovoltaici.

La legge di Bilancio 2018, all’art. 1 co. 960, aveva già fatto un importante passo avanti rispetto all’originaria formulazione dei poteri sanzionatori del GSE, introducendo, a fianco del potere di revoca, quello dell’applicazione, per il periodo di incentivazione residuo, di una riduzione dell’incentivo tra il 20% e l’80%, in ragione dell’entità dell’infrazione. Inoltre, tale decurtazione poteva essere ridotta di un terzo nel caso in cui la violazione fosse stata spontaneamente denunciata dall’operatore, al di fuori di un procedimento di verifica da parte del gestore.

Questa svolta nella disciplina ha riconosciuto l’importanza che i poteri sanzionatori del GSE siano informati al rispetto del principio di ragionevolezza e proporzionalità, considerato che la revoca totale dell’incentivo rappresenta un pericolo concreto di danno grave ed irreparabile per gli investimenti in un settore di rilevante interesse pubblico.

La legge 128/2019, come si è detto, è intervenuta rideterminando le percentuali di riduzione dell’incentivo, che ad oggi rientrano tra il 10% e il 50%. In caso di ravvedimento operoso, la decurtazione è ulteriormente ridotta del 50% (anziché di un terzo come nella formulazione precedente).

La decurtazione dell’incentivo, conseguente alla falsa certificazione dei moduli, viene inoltre ridotta dal 30% al 10% (per impianti di potenza inferiore ai 3 kWp) e dal 20% al 10% (per impianti di potenza superiore ai 3 kWp), a condizione che il soggetto abbia intrapreso un’azione legale nei confronti dei soggetti responsabili.

Questa nuova disciplina è applicabile su richiesta dell’interessato, che in questo modo esprime acquiescenza alle violazioni contestate e rinuncia all’azione.

La norma ha inoltre efficacia retroattiva. Ciò significa che la nuova disciplina vale tanto per i procedimenti di verifica in corso, quanto per i provvedimenti di decadenza dell’incentivo già adottati, oggetto di procedimento giurisdizionale pendente o non ancora definito con sentenza passata in giudicato.

Un’unica eccezione, oltre chiaramente all’esistenza di una sentenza passata in giudicato, è rappresentata dalla pendenza di un procedimento penale avente ad oggetto la condotta dell’operatore. In questo caso, non si applicano le nuove percentuali di cui alla legge 128/2019. Tuttavia, un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma fa ritenere che l’applicazione della nuova disciplina rimanga sospesa fino all’esito positivo del procedimento penale.

Anticipare i controlli, eseguendo una verifica dettagliata dell’impianto, è una decisione previdente e assolutamente consigliabile. Anche diversi fornitori di energia elettrica consigliano ai propri clienti di effettuare controlli periodici suoi loro impianti. A fronte di una normativa più favorevole, soprattutto per quanto concerne il vantaggio derivante dall’autodenuncia, è bene prendere consapevolezza il prima possibile delle eventuali criticità dell’impianto, al fine di avviare azioni correttive a tutela dell’investimento.

Con Milk the Sun è possibile far controllare il proprio impianto in modo approfondito e professionale. Il servizio comprende: analisi tecnica di conformità rispetto alle autorizzazioni; site visit; verifica della congruenza tra quanto realizzato e quanto autorizzato, tra quanto realizzato e quanto comunicato al GSE; verifica del rispetto dei requisiti dello specifico conto energia di riferimento.

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