Al via l’emendamento per sanare pannelli con certificazione irregolare UE

Al via l’emendamento per sanare pannelli con certificazione irregolare UE

“Manovrina in corso”. Sulla questione delle sanzioni agli impianti fotovoltaici con certificazioni irregolari ci si avvia verso una mini sanatoria, al momento presa in esame dalla Commissione Bilancio alla Camera. In sintesi si chiede una mano più leggera in caso vengano rilevate irregolarità sulle certificazioni UE di impianti fotovoltaici da parte del GSE in sede di ispezione.

 

Via libera alla “manovrina” per sanare gli impianti fotovoltaici con certificazione irregolare dei moduli.

La disposizione riguarda impianti fotovoltaici con potenza maggiore di 3 kW che hanno acceduto dei bonus sulla tariffa incentivante del 4° e 5° conto energia, poiché realizzati con pannelli fotovoltaici dotati di provenienza certificata UE, ma che a seguito di un’ispezione condotta dal GSE è stata accertata la non conformità di tali certificazioni con suddetti moduli.

Nello specifico la misura è al vaglio della Commissione Bilancio alla Camera (disegno di legge del DL n. 50/2017) come emendamento tra le “Disposizioni urgenti a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”. Il carattere di urgenza è dato dalle centinaia di casistiche che interessano proprietari e gestori di impianti fotovoltaici al tempo truffati da operatori ora non più operanti o non rintracciabili sul mercato e dal parere della Corte Costituzionale, la quale si è recentemente rivolta al Consiglio di Stato a seguito di 7 ricorsi presentati da aziende produttrici di moduli fotovoltaici.

Le norme del decreto legislativo 28/2011 che prevedono sanzioni non modulate in base alle violazioni commesse nel singolo caso, ad esempio la sospensione totale della tariffa incentivante per irregolarità nelle certificazioni dei moduli, sono illegittime in quanto non rispettano il principio di proporzionalità…

 

Certificazione irregolare UE pannelli fotovoltaici: l’emendamento

La proposta di emendamento interviene sull’articolo 42 del DL 3 marzo 2011, prevedendo un taglio del 20% sulla tariffa incentivante per impianti con potenza maggiore di 3 kWp per i quali “sia stata riscontrata l’installazione di moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento”.

La sanzione è dimezzata al 10%, qualora la mancanza di certificazione o la mancata rispondenza della certificazione alla normativa sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al di fuori di un procedimento di verifica o controllo da parte del GSE, purché sussista la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza. Inoltre è fatto salvo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli.

L’emendamento è stato formulato come segue:

«4-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici, agli impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito di verifiche o controlli, risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli, si applica, su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una decurtazione del 20 per cento della tariffa incentivante base per l’energia prodotta dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE. Non si applicano comunque le maggiorazioni di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e all’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 luglio 2012.
4-ter. La misura della decurtazione di cui al comma 4-bis è dimezzata qualora la mancanza di certificazione o la mancata rispondenza della certificazione alla normativa di riferimento sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al di fuori di un procedimento di verifica o controllo.
4-quater. Ai fini dell’applicazione dei commi 4-bis e 4-ter, il GSE accerta, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli istanti secondo modalità proporzionate indicate dallo stesso GSE, la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza.
4-quinquies. È fatto salvo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli. Restano ferme eventuali altre responsabilità civili e penali del soggetto beneficiario e le conseguenze di eventuali altre violazioni ai fini del diritto all’accesso e al mantenimento degli incentivi».

Fonti: Rinnovabili.it; Delnas.it; ilpuntocoldiretti.it

Foto copertina: Otmar Smit