Il ruolo delle comunità energetiche e l’autoconsumo collettivo per lo sviluppo delle energie rinnovabili in Italia

Il ruolo delle comunità energetiche e l’autoconsumo collettivo per lo sviluppo delle energie rinnovabili in Italia

Con il PNIEC – Piano Energia e Clima 2030, l’Italia si è posta l’obiettivo di arrivare entro il 2030 a coprire il 30% dei consumi finali lordi di energia attraverso le fonti rinnovabili. Tra gli strumenti con i quali si intende raggiungere tale ambizioso obiettivo figura, in particolare, l’autoconsumo, questo attraverso le comunità energetiche ed i sistemi di autoconsumo collettivo.

Fino a poco tempo fa, l’autoconsumo veniva principalmente gestito attraverso i sistemi di auto-produzione SAP disciplinati dal decreto legislativo 79/1999 ed i sistemi efficienti di utenza SEU disciplinati dal decreto legislativo 115/2008, i quali tuttavia avevano il forte limite di non consentire il consumo collettivo in presenza di una pluralità di soggetti. Con il Decreto Milleproroghe del 2019 (decreto-legge 162/19, all’articolo 42bis) il legislatore italiano ha invece introdotto nell’ordinamento italiano la possibilità di sperimentare l’autoconsumo collettivo di energia rinnovabile prodotta da impianti con capacità inferiore a 200 kWp, anticipando in questo modo il recepimento della Direttiva RED II (2018/2001/UE) previsto per giugno 2021.

Con il modello delle comunità energetiche e dell’autoconsumo collettivo, realtà fino ad ora tagliate fuori dallo sviluppo delle energie rinnovabili – come, per esempio, i numerosi condomini presenti nelle grandi città – possono pianificare l’installazione di impianti fotovoltaici ed autoconsumare collettivamente l’energia o partecipare a delle comunità energetiche, abbattendo in questo modo i costi delle proprie bollette. Tali entità giuridiche collettive dovranno utilizzare la rete elettrica esistente, sostenendo i relativi oneri di sistema (anche sull’energia condivisa), nonché fare ricorso ad impianti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, entrati in esercizio a decorrere dal 1° marzo 2020 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della citata Direttiva RED II (2018/2001/UE). Non potranno, inoltre, usufruire dello scambio sul posto né degli incentivi di cui al Decreto Rinnovabili FER 1.  Resta, in ogni caso, fermo l’obbligo di registrazione degli impianti sul sistema Gaudì.

Sul versante degli incentivi, con decreto del 16 settembre 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico ha attuato il sistema incentivante in favore di tali configurazioni. L’autoconsumo collettivo potrà, infatti, beneficiare di un incentivo pari a 100 Euro/MWh sull’energia autoconsumata, che viene elevato ad 110 Euro/MWh per le comunità energetiche, questo al fine di compensare i maggiori oneri collegati a tale sistema. L’incentivo viene concesso per un periodo di 20 anni.

Inoltre, l’ARERA – con delibera n. 318/2020/R/eel – ha disciplinato le modalità e la regolazione economica relative all’energia elettrica oggetto di autoconsumo o di condivisione nelle comunità energetiche, facendo sì che tali sistemi beneficino di un rimborso da parte del GSE di alcune somme relative ai quantitativi di energia autoconsumati o condivisi. Sommando tali vantaggi –  e quindi gli incentivi più gli importi riconosciuti dal GSE – al risparmio sul costo dell’energia, si stima che il relativo vantaggio economico complessivo si assesti su 150-160 Euro/MWh.

Bisogna in ogni caso tenere presente che gli incentivi riconosciuti in favore delle comunità energetiche e dei sistemi di autoconsumo collettivo sono compatibili con le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis, comma 1 del DPR n. 917/1986) e con la detrazione pari al 110% del cd. Superecobonus, circostanza che aumenta non di poco le prospettive di ritorno degli investimenti necessari.

Il quadro regolatorio è stato, infine, completato con l’emanazione da parte del GSE delle regole tecniche che attuano le norme per incentivare autoconsumo e comunità energetiche e la predisposizione di un portale per l’invio delle istanze preliminari per l’accesso al servizio, data a decorrere dalla quale saranno erogati gli incentivi.

Subito dopo l’adozione dei nuovi provvedimenti, diversi importanti operatori nel settore energy hanno annunciato di aver avviato la costituzione di comunità energetiche con il coinvolgimento di diversi Comuni, questo a riprova del grande potenziale che questi modelli hanno nel mercato elettrico italiano e su tutto il territorio nazionale. Ciò detto, il contributo che le comunità energetiche ed i sistemi di autoconsumo collettivo sapranno dare per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNIEC e per la creazione di un mercato in cui la produzione di energia elettrica sarà veramente diffusa su tutto il territorio nazionale, con conseguente trasformazione del consumatore in consumatore-produttore, dipenderà anche dalla conferma delle norme – aventi ad oggi valenza transitoria – con il recepimento della direttiva RED II, nonché dalla capacità del sistema paese di intervenire, se necessario, sull’entità degli incentivi e sulle regole di contorno, specialmente nel caso in cui ci si dovesse rendere conto che gli strumenti adottati non sono adeguati al raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di capacità installata.

Questo articolo è stato realizzato dall’Avv. Gennaro Sposato dello Studio legale Rödl&Partner, partner di Milk the Sun per i servizi di consulenza e DD legale.