Decreto Fer: riepilogo delle disposizioni relative al fotovoltaico

Decreto Fer: riepilogo delle disposizioni relative al fotovoltaico

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Fer è dal 10 agosto in vigore. Ora che il suo contenuto è quindi ufficiale, proponiamo un riepilogo delle più rilevanti disposizioni relative al solare fotovoltaico.

La finalità del Decreto Fer è, come espressamente enunciato all’art. 1, quella di “sostenere la produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati a fonte rinnovabile” (solare fotovoltaico, eolico, idroelettrico e gas residuati dai processi di depurazione) attraverso procedure competitive per gruppi di tecnologie o di tipi di impianto, caratterizzati da costi comparabili. Il solare fotovoltaico si trova quindi a competere, tanto nella procedura di registro quanto in quella d’asta, insieme all’eolico onshore, essendo entrambe fonti e tecnologie valutate come “mature e con costi prevalentemente fissi bassi o comunque suscettibili di sensibile riduzione”.

I due meccanismi competitivi previsti per accedere agli incentivi, che verranno di seguito esaminati in dettaglio, sono quello dei registri, per impianti di potenza superiore ai 20 kWp ed inferiore ad 1 MW; e quello d’asta, per impianti di potenza pari o superiore a 1 MW. Lo stimolo alla riduzione dei costi rappresenta, come vedremo nel proseguo, il criterio per la definizione degli incentivi.

Al raggiungimento della data di chiusura dell’ultima procedura (30 ottobre 2021) o del costo indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di €, non sarà più possibile partecipare alle procedure per l’accesso agli incentivi.

Rilevata la necessità di promuovere l’incontro tra domanda e offerta di energia, il Decreto definisce infine tempistiche e competenze per la realizzazione di una piattaforma di mercato per la negoziazione di lungo periodo di energia da fonti rinnovabili.

Requisiti generali e termini per la partecipazione

All’art. 3 del Decreto vengono definiti i requisiti generali per partecipare alle procedure di registro e d’asta. Di seguito segnaliamo quelli rilevanti per il solare fotovoltaico:

  • possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, compreso il preventivo di connessione alla rete accettato in via definitiva;
  • impianto di nuova costruzione e realizzato con componenti di nuova costruzione;
  • rinuncia ai meccanismi del Ritiro Dedicato e dello Scambio sul posto (entrambi alternativi alla ricezione dell’incentivo);
  • impianto non collocato in area agricola;
  • in caso di aggregati di più impianti, potenza dei singoli impianti superiore a 20 kWp (per registri e aste) e inferiore a 500 kWp (per le aste). Potenza dell’aggregato rispettivamente inferiore a 1 MW per i registri e uguale/superiore a 1 MW per le aste.

Le date di pubblicazione da parte del GSE dei bandi per la partecipazione alle procedure di asta e registro sono le seguenti:

Date bandi

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla pubblicazione del bando. Dalla chiusura di ciascun bando, il GSE ha tempo 90 giorni per pubblicare la graduatoria.

Determinazione della tariffa incentivante

La tariffa incentivante è pari alla tariffa offerta dal produttore, stabilita applicando alla tariffa di riferimento – 105 €/MWh per impianti di potenza tra i 20 kWp e i 100 kWp; 90 €/MWh per impianti di potenza tra i 100 kWp e 1 MWp; 70 €/MWh per impianti di potenza superiore a 1 MWp – una riduzione percentuale. Tale offerta viene ulteriormente ridotta nei casi espressamente previsti all’articolo 7 co. 3 del Decreto, che sono per lo più legati al mancato rispetto dei tempi di entrata in esercizio dell’impianto.

NB. Dall’1 gennaio 2021 il valore della tariffa incentivante di riferimento sarà inferiore del 5%.

I produttori di impianti di potenza non superiore a 250 kWp possono optare per la tariffa omnicomprensiva, che viene erogata dal GSE sulla produzione netta immessa in rete.

Negli altri casi, al produttore viene riconosciuta la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica,laddove tale differenza sia positiva. Nel caso in cui risulti negativa, il produttore dovrà restituire la differenza.

In linea con l’obiettivo di utilizzare superfici già impegnate per altri usi, il Decreto promuove la realizzazione di impianti fv in sostituzione di coperture contenenti eternit o amianto, alla cui completa rimozione viene riconosciuto un premio pari a 12 €/MWh su tutta l’energia prodotta, in aggiunta alla normale tariffa incentivante.

Un premio pari a 10 €/MWh, cumulabile al premio di cui sopra, è attribuito sulla quota di produzione consumata in sito, in caso di impianti su edificio di potenza non superiore a 100 kWp. Questo premio tuttavia è erogato a posteriori e a condizione che la quota annua di energia auto-consumata sia superiore al 40% della produzione netta.

Procedura per l’iscrizione a registro

Nella procedura di registro, i bandi sono organizzati in 4 gruppi, di cui i primi due riguardano il solare fotovoltaico. Il gruppo A comprende gli impianti eolici e fotovoltaici, quello A-2 gli impianti fotovoltaici che sono stati istallati in sostituzione di coperture contenenti eternit o amianto.

Alla seguente tabella sono indicati i contingenti di potenza messi a disposizione in ciascun bando per i gruppi A e A-2:

Contingenti potenza - registro

Nella richiesta di partecipazione il produttore indica l’eventuale riduzione percentuale offerta, che non può essere superiore al 30% della tariffa di riferimento.

Se la potenza dell’impianto è superiore a 100 kWp, il produttore è tenuto al versamento di una cauzione provvisoria e di una definitiva, che è pari quest’ultima al 2% del costo previsto per la realizzazione dell’impianto.

I criteri di priorità seguiti dal GSE per la formazione della graduatoria sono nell’ordine i seguenti:

  • Per il gruppo A: impianti realizzati su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati; cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo, il cui ripristino ambientale sia stato attestato dall’autorità competente; aree per le quali sia stata rilasciata certificazione di avvenuta bonifica.
  • Per il gruppo A-2: impianti realizzati, nell’ordine, su scuole, ospedali, edifici pubblici.
  • Impianti connessi in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricerca di auto elettriche, a condizione che la potenza di ricarica sia almeno il 15% della potenza dell’impianto e che la colonnina abbia potenza non inferiore a 15 kW.
  • Aggregati di impianti.
  • Maggiore riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento.
  • Anteriorità della domanda di partecipazione.

Una volta iscritto a registro (o risultato aggiudicatario della procedura d’asta), l’impianto trasferito a terzi prima dell’entrata in esercizio e della stipula della convenzione GSE ottiene la tariffa incentivante offerta decurtata del 50%.

Gli impianti fv iscritti in posizione utile a registro devono entrare in esercizio entro 19 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria. Per gli impianti rientranti nel gruppo A-2 il termine è elevato a 24 mesi. Se l’impianto è nella titolarità della PA, i termini sono incrementati di 6 mesi. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporta una riduzione della tariffa offerta dello 0,5% per ogni mese di ritardo. In caso il ritardo superi i 6 mesi, l’impianto decade dal diritto all’incentivo.

Entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, il produttore può rinunciare alla realizzazione dell’impianto, comunicandolo al GSE.

Procedura d’asta

Gli impianti di potenza pari o superiore a 1 MWp partecipano alla procedura d’asta. I bandi in questo caso sono organizzati in 3 gruppi, solo uno dei quali riguarda il solare fotovoltaico (gruppo A).

I contingenti di potenza messi a disposizione per ciascun bando sono i seguenti:

Contingenti potenza - asta

Per partecipare alla procedura d’asta è necessario saper provare la propria solidità finanziaria ed economica. Per questo, il soggetto partecipante dev’essere in possesso alternativamente:

  • della dichiarazione di un istituto bancario che ne attesti la capacità finanziaria rispetto all’entità dell’investimento o l’impegno dell’istituto stesso a finanziare l’intervento;
  • di capitalizzazione (in termini di capitale sociale e/o versamenti in conto futuro aumento capitale) pari almeno al 10% dell’investimento (fino a 100 milioni €), al 5% dell’investimento (fino a 200 milioni €), al 2% dell’investimento (eccedente i 200 milioni €). Tali misure sono dimezzate in caso di aggregato di impianti.

La richiesta di partecipazione alla procedura d’asta è indirizzata al GSE con l’indicazione della riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento. Non valgono le offerte di riduzione inferiori al 2% della base d’asta e quelle superiori al 70%. Qualora vengano fatte offerte di riduzione del 70%, nella procedura successiva il massimo di riduzione consentito viene aumentato all’80% (al 90% in quelle seguenti, laddove le offerte di riduzione abbiano raggiunto l’80%).

A garanzia della qualità del progetto, alla richiesta va allegata una cauzione provvisoria, che ammonta al 50% di quella definitiva. Se l’esito della procedura è negativo, il GSE restituisce la cauzione provvisoria entro 15 giorni dalla comunicazione. Se l’esito è positivo, entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, va versata la cauzione definitiva a garanzia della realizzazione del progetto. Tale cauzione è prestata sotto forma di fideiussione rilasciata da istituti bancari ed ammonta al 10% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell’impianto. La cauzione è costituita a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei termini per l’entrata in esercizio.

La graduatoria è formata in base al criterio della maggiore riduzione percentuale dell’offerta. A parità di offerta, si applicano i seguenti criteri:

  • possesso rating di legalità;
  • (per il gruppo A) impianti realizzati su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati; cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo, il cui ripristino ambientale sia stato attestato dall’autorità competente; aree per le quali sia stata rilasciata certificazione di avvenuta bonifica;
  • anteriorità della domanda di partecipazione.

È possibile rinunciare alla realizzazione dell’impianto. Se la rinuncia viene comunicata al GSE entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, il soggetto aggiudicatario perde il 30% della cauzione definitiva; se viene comunicata fra i 6 e i 12 mesi il GSE trattiene il 50%; successivamente viene trattenuta l’intera cauzione definitiva.

Gli impianti inclusi nella graduatoria devono entrare in esercizio entro 24 mesi dalla comunicazione dell’esito, decorsi i quali, il soggetto decade dal diritto di accesso agli incentivi e il GSE trattiene la cauzione.

Contratti di lungo periodo

Come già segnalato, il Decreto prevede la realizzazione di una piattaforma di mercato per la negoziazione di lungo periodo di energia rinnovabile.

All’art. 18 viene infatti definito che, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, il GME avvia una consultazione pubblica per la predisposizione della piattaforma. Gli impianti che potranno partecipare sono:

  • impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti o riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o rifacimento;
  • impianti entrati in esercizio dopo il 1. gennaio 2017;
  • impianti non destinatari di incentivi sull’energia prodotta.