Decreto fiscale: divieto di cumulo della Tremonti Ambiente con gli incentivi GSE?
La questione sulla cumulabilità della Tremonti Ambiente con le tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, che sembrava essere arrivata ad un punto di svolta positivo per gli operatori con la sentenza del Tar Lazio nr. 6785 di maggio 2019, si è completamente riaperta con il Decreto fiscale collegato alla Manovra 2020, entrato in vigore il 27 ottobre 2019. Il legislatore ha infatti negato la possibilità di cumulo e dato agli operatori tempo fino al 30 giugno 2020 per restituire la somma corrispondente al beneficio fiscale goduto ai sensi della Tremonti, al fine di evitare il rischio di revoca della tariffa incentivante da parte del GSE.
Facciamo un piccolo passo indietro. La Tremonti Ambiente, introdotta con legge nr. 388/2000, agevola le piccole e medie imprese per gli investimenti a ridotto impatto ambientale, consentendo di dedurre i costi sostenuti per tali investimenti dalla base imponibile IRES. Nel giugno 2012 la legge è stata abrogata, senza che venisse chiarita la questione sulla cumulabilità tra agevolazione e altre misure incentivanti.
Sta di fatto che molti operatori hanno presentato istanza di rimborso ex art. 38 DPR 602/1973 o tentato la strada della dichiarazione integrativa, per usufruire della norma retroattivamente. Alla richiesta di restituzione delle maggiori imposte pagate è seguito, nella maggior parte dei casi, un silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate, che ha generato in questi anni numerosi contenziosi tributari.
Il 22 novembre 2017 è intervenuto il GSE con una comunicazione, riconoscendo la possibilità di cumulo della Tremonti Ambiente con gli incentivi del I e II Conto Energia, nei limiti del 20% del costo dell’investimento, escludendola invece per i Conti Energia III, IV e V. Agli operatori che, senza averne diritto, avevano beneficiato dell’agevolazione, il GSE ha dato termine fino al 22 novembre 2018, prorogato successivamente al 31 dicembre 2019, per rinunciare al beneficio, al fine di continuare a percepire gli incentivi del Conto Energia.
Contro tale comunicazione 15 società titolari di impianti fotovoltaici hanno presentato ricorso al Tar del Lazio, che a maggio di quest’anno con sentenza nr. 6785/2019 ha accolto nel merito la doglianza, riconoscendo la legittimità del cumulo tra il beneficio fiscale e i Conti Energia successivi al II, in questo modo valutando errata l’interpretazione del quadro normativo data dal GSE. Questa sentenza, pur non essendo ancora passata in giudicato – i termini per l’appello sono ancora pendenti – aveva naturalmente rassicurato gli operatori.
Il Decreto fiscale (DL 124/2019), entrato in vigore ad ottobre, all’art. 36 interviene a gamba tesa nella questione e, partendo dal presupposto della non cumulabilità, dà agli operatori che intendono mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti la possibilità di avvalersi di una “sanatoria”, ossia di restituire l’intero ammontare del beneficio goduto – senza sanzioni ed interessi – entro il 30 giugno 2020, tramite comunicazione all’Agenzia delle Entrate, rinunciando contestualmente ad eventuali contenziosi. La somma da restituire viene determinata “applicando alla variazione in diminuzione, effettuata in dichiarazione, l’aliquota d’imposta pro tempore vigente”. La definizione delle modalità e contenuto di tale comunicazione è demandata al Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Per coloro che ritengono di non avvalersi di tale possibilità, resta naturalmente salva la facoltà di agire in giudizio.
L’operatore si trova, a questo punto, di fronte a due vie alternative: restituire il beneficio entro giugno 2020 per evitare il rischio di revoca dell’incentivo, oppure continuare il contenzioso in corso/attendere l’azione del GSE per avviare un contenzioso davanti al giudice amministrativo, correndo il rischio di perdere l’incentivo. Per resistere all’azione del GSE, associazioni e professionisti del settore hanno già in queste prime settimane evidenziato la sussistenza di numerosi argomenti, arrivando addirittura a contestare la costituzionalità dell’art. 36 del DL 124/2019.
Una terza via potrebbe aprirsi se il divieto di cumulo venisse fatto rientrare tra le violazioni che comportano una decurtazione dell’incentivo, anziché la revoca totale. Si tenga presente che la legge nr. 128/2019, da poco entrata in vigore, ha modificato i poteri sanzionatori del GSE, riducendo ulteriormente la decurtazione applicabile in caso di violazioni, portandola da un minimo del 10% ad un massimo del 50% (a fronte dei precedenti 20% e 80%), percentuali dimezzate del 50% in caso di violazioni denunciate spontaneamente. È chiaro che il rischio di una decurtazione minima, anziché della perdita totale dell’incentivo, influirebbe sulla decisione degli operatori se resistere o meno nel giudizio. Per questo motivo, l’intenzione delle associazioni del settore è di sollecitare GSE e MiSE ad identificare le violazioni rilevanti per cui persista l’eventualità della revoca totale dell’incentivo.