Soprintendenze contro lo sviluppo di progetti fotovoltaici
Lo sviluppo di nuovi progetti fotovoltaici in Italia, soprattutto quelli di grandi dimensioni, si scontra spesso con la resistenza degli enti locali, in particolare delle Soprintendenze archeologiche. Tale ostilità, in contraddizione rispetto agli obietti nazionali ed europei al 2030 e al 2050, rischia di compromettere gli investimenti nel breve periodo e frenare la transizione energetica in corso.
Negli ultimi mesi si sono susseguite una serie di sentenze dei giudici amministrativi, che hanno talvolta rigettato ricorsi della Soprintendenza contro titoli autorizzativi per la costruzione di parchi fotovoltaici e, talvolta, accolto ricorsi contro pareri negativi della stessa Sovrintendenza perché carenti di motivazione. Queste decisioni riaffermano in modo forte e chiaro l’interesse pubblico alla realizzazione di impianti FER, in linea con i dettami del legislatore.
Ultima in ordine cronologico è la sentenza nr. 04793/2020, pubblicata il 07/05/2020, del Tar Lazio. Il giudice, in questo caso, ha fondato la propria decisione di rigetto del ricorso presentato dal Mibact contro l’AU rilasciata per un impianto fv di 17,28 MW nel comune di Tuscania (VT), su tre argomentazioni in particolare:
- il parere negativo della Soprintendenza manifestata all’interno della Conferenza dei Servizi “non può assumere valenza ostativa al progetto”, in quanto, in mancanza di vincoli sull’area interessata, le linee guida nazionali prescrivono esclusivamente la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali al procedimento;
- il provvedimento, frutto di un’ampia valutazione degli interessi coinvolti, è “sorretto da un’adeguata motivazione”, che giustifica le ragioni in base alle quali l’autorità procedente si è discostata dal parere della Soprintendenza;
- la destinazione agricola dell’area interessata non è di per sé motivo di incompatibilità del progetto.
Gli operatori del settore rimasti coinvolti in questi ricorsi parlano di ostruzionismo, ossia di utilizzo distorto degli strumenti che la legge mette a disposizione, come il ricorso al TAR, per ostacolare il più possibile la realizzazione di progetti fotovoltaici. L’assenza di fondate motivazioni di fatto e di diritto a sostegno dei pareri negativi o dei ricorsi al TAR rilevano, in effetti, un’ostilità di fondo delle Soprintendenze, che rischia di sfociare in abuso del diritto. Le conseguenze sono misurabili in termini di allungamento dei tempi di realizzazione dei progetti e di dispersione degli investimenti nel settore.
È chiaro che, per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC, dovrà aumentare l’accettazione sociale da parte dei membri della comunità di queste nuove iniziative. In questo senso, la pubblica amministrazione nel suo complesso è chiamata a fare la sua parte, agevolando il più possibile lo sviluppo di tali progetti.